(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 42, comma 2, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);
    Visto   il   regolamento   regionale   24 dicembre   1999,  n.  5
(Regolamento  di  attuazione  concernente  le  norme per l'accesso al
ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato);
    Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale n. 1 del
30 maggio  2005  adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato
tecnico  della  programmazione, nonche' delle competenti strutture di
cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
    Acquisito il parere della I Commissione consiliare espresso nella
seduta del 28 giugno 2005;
    Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate
nel parere della I Commissione consiliare;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  715  del
18 luglio  2005  che  approva le modifiche all'Art. 3 del regolamento
regionale   24 dicembre   1999,   n.  5  (Regolamento  di  attuazione
concernente  le  norme  per  l'accesso al ruolo unico regionale e per
l'assunzione a tempo determinato);
                                Emana
il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
    Sostituzione dell'Art. 3 del regolamento regionale n. 5/1999
    1.  L'Art.  3  del  regolamento  regionale 24 dicembre 1999, n. 5
(Regolamento  di  attuazione  concernente  le  norme per l'accesso al
ruolo  unico  regionale  e  per  l'assunzione a tempo determinato) e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  3  (Modalita'  di assunzione a tempo determinato). - 1. Le
selezioni  dal  personale  da reclutare a tempo determinato, nei casi
previsti  dalle  disposizioni  del  Contratto collettivo nazionale di
lavoro  (CCNL), sono effettuate applicando i principi di cui all'Art.
36  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), secondo le seguenti modalita':
      a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B,
posizione  economica  B1,  le  assunzioni  sono effettuate secondo le
modalita'  di  cui  all'Art.  22-ter  della legge regionale 26 luglio
2002,  n.  32  (Testo  unico della normativa della Regione Toscana in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale  e  lavoro),  introdotto dalla legge regionale 4 agosto
2003,  n.  42,  e  del regolamento emanato con decreto del presidente
della giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale
di  attuazione  degli  articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale
26 luglio  2002,  n.  32  «Testo  Unico della normativa della Regione
Toscana   in   materia   di   educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda
e  offerta  di  lavoro  ed  avviamento  a  selezione  nella  pubblica
amministrazione);
      b) per  i  profili  professionali  collocati nelle categorie B,
posizione   economica  B3,  C  e  D  le  assunzioni  sono  effettuate
utilizzando   apposite  graduatorie  degli  aspiranti,  distinte  per
profili  professionali ed eventualmente per provincia, e predisposte,
previo  avviso  da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana  BURT, dal dirigente della struttura competente in materia di
reclutamento  di  personale,  sulla  base di selezioni per titoli; la
specificazione  dei  titoli  e'  contenuta  nell'avviso  pubblico. Le
graduatorie  hanno validita' triennale e possono essere prorogate con
le  modalita'  previste  dall'Art.  54, comma 6 della legge regionale
17 marzo  2000,  n.  26  (Riordino  della  legislazione  regionale in
materia di organizzazione e personale);
      c) nei  casi previsti alla lettera b) l'amministrazione, ove lo
ritenga   necessario  in  relazione  ai  compiti  da  svolgere,  puo'
procedere  alla  preventiva  verifica dell'idoneita' del personale da
assumere;   tale  verifica  di  idoneita'  non  comporta  valutazione
comparativa;
      d) qualora   esistano   graduatorie  in  vigore  di  idonei  in
pubbliche  selezioni  per  la  copertura  di  posti  del  ruolo unico
regionale,  le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente
da dette graduatorie ed escludendo gli idonei gia' dipendenti a tempo
indeterminato della Regione;
      e) le   assunzioni   di   personale  a  tempo  determinato  per
l'attuazione  di  progetti  speciali  che  richiedono  il possesso di
esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante
selezioni per titoli, per esame o per titoli ed esame.
    2.  L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo
pieno che a tempo parziale.
    3.  Le  procedure  di  selezione  sono  indette  con  decreto del
dirigente  della  struttura  competente in materia di reclutamento di
personale   e   si   svolgono   con  modalita'  che  ne  garantiscono
l'imparzialita',  la  tempestivita', l'economicita' e la celerita' di
espletamento   ricorrendo,  se  necessario,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati.
    4.   L'amministrazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente
nonche'  del  CCNL,  puo' ricorrere alla somministrazione di lavoro a
termine e ai contratti di formazione e lavoro.».
    Il  presente  Regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 20 luglio 2005

                      Il vicepresidente: GELLI